Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »; c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui
Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto